IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. In attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991
n. 381 "Disciplina delle cooperative  sociali",  la  regione  Toscana
riconosce  e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano
con carattere di mutualita' per la promozione umana e  l'integrazione
sociale  dei  cittadini,  attraverso  la  gestione  di  servizi socio
sanitari ed educativi, ovvero  che  operano  con  lo  svolgimento  di
attivita' diverse - agricole, artigianali, industriali, commerciali o
di  servizi  -  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate.
   2. La presente legge detta norme per la  disciplina  dei  rapporti
tra  Enti  pubblici  e  cooperative  sociali,  per  il  sostegno e lo
sviluppo delle medesime, nonche' per la partecipazione  delle  stesse
all'attivita' di programmazione della Regione.