IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", la regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualita' per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ovvero che operano con lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. La presente legge detta norme per la disciplina dei rapporti tra Enti pubblici e cooperative sociali, per il sostegno e lo sviluppo delle medesime, nonche' per la partecipazione delle stesse all'attivita' di programmazione della Regione.